CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO
ART. 1 PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO: ‘’Permesso che: Ai sensi dell’art. 84 Cod. Cons. DL 206 del 06.09.2005”. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a)trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)… che costituiscono parte significativa del “pacchetto turistico”. Ai sensi dell’art. 85 Cod. Cons. il consumatore ha diritto a ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico che è documento indispensabile per accedere al Fondo di Garanzia di cui all’art. 17 del presente regolamento.
ART.2 ORGANIZZATORE-NORME APPLICABILI: Oggetto del presente Contratto di viaggio sono i pacchetti di viaggio e soggiorno “tutto compreso” pubblicati e con le caratteristiche descritte nel presente Catalogo, organizzati da: ALFABETO di Alfabeto s.r.l. via Zamenhof 801 - Vicenza Licenza nr. 67271 del 20.10.96 della Provincia di
ART. 3 ISCRIZIONI-PRENOTAZIONI-PAGAMENTI: le prenotazioni vanno effettuate a mezzo lettera o fax; l’accettazione delle iscrizioni da parte dell’Organizzatore è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata al momento della conferma scritta da parte dell’Organizzatore stesso. Entro e non oltre 15 giorni dalla data di partenza, è dovuto all’Organizzatore un acconto pari almeno al 25% della quota di partecipazione. Il saldo, accompagnato dagli eventuali supplementi, maggiorazioni e/o riduzioni per revisione ai prezzi conformemente al successivo art. 6 del presente Regolamento, deve essere corrisposto entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della fattura di saldo emessa al rientro del gruppo. Nel caso in cui il viaggio di istruzione preveda l’uso di mezzi aerei e/o ferroviari e/o marittimi il costo dei relativi biglietti sarà versato all’atto della presentazione della fattura.
ART. 4 RICHIESTE SPECIFICHE: il contraente può far presente, all’atto della prenotazione, particolari richieste od esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito della riconferma dei servizi da parte dell’Organizzatore. Eventuali modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel presente Catalogo, che dovessero essere concordate tra le parti al momento della prenotazione, andranno redatte per iscritto. Dopo la conclusione del Contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Contraente, ovvero dall’Organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.
ART. 5 ASSICURAZIONI CONTRO LE PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO: al momento della prenotazione è possibile stipulare, presso gli uffici dell’Organizzatore, speciali polizze assicurative facoltative per il rimborso delle penali derivanti dall’annullamento del viaggio prima della partenza, per motivi gravi e contemplati, secondo le condizioni generali di assicurazione.
ART. 6 QUOTE DI PARTECIPAZIONE-REVISIONE: il prezzo dei pacchetti è stato determinato sulla base del corso dei cambi in vigore alla data della pubblicazione del presente opuscolo e sulla base delle tariffe comunicate dai fornitori abituali dei servizi in vigore alla stessa data ed include, oltre ai servizi di volta in volta specificati, I.V.A. ed altre imposte ove previste, tasse e percentuali di servizio; non include bevande ai posti menzionati, ingressi ai musei, parchi, mance ed extra in genere. Il prezzo dei pacchetti si intende valido salvo periodi di festività, ponti festivi, fiere o analoghe manifestazioni. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo di trasporto, incluso il costo del carburante, dei diritti, delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco e sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato. Qualora si verificassero, fino a 20 giorni precedenti la data di effettuazione del viaggio, fluttuazioni nel corso dei cambi delle valute, dei prezzi dei servizi e dei trasporti, delle Leggi fiscali nell’ambito della C.E.E., delle aliquote I.V.A., l’Organizzatore si riserva il diritto di modificare il prezzo del pacchetto. Qualora l’aumento globale ecceda il 10% dell’intera Quota, il Partecipante ha la facoltà di recedere dal Contratto, senza corrispondere alcunché, purché lo faccia per iscritto entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione stessa; il Partecipante, in caso di recesso, ha diritto al rimborso di tutte le somme da lui pagate all’ Organizzatore. La modifica si intende comunque accettata, qualora il Partecipante non comunichi per iscritto la propria volontà di recedere, nei termini su indicati.
ART. 7 RINUNCE-CESSIONI DEL CONTRATTO
7.1 Al Partecipante regolarmente iscritto che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti negli ultimi commi del precedente articolo 6, saranno addebitate la quota di iscrizione, se prevista, nonché, a titolo di corrispettivo per il recesso (penalità), laddove l’Organizzatore o propri partners organizzativi abbiano stipulato contratti in nome e per conto proprio a beneficio della propria Clientela, somme non superiori a quelle qui di seguito elencate, calcolate in percentuale:
per alberghi, residence, ville, appartamenti e villaggi in Italia ed all’
-25% della quota di partecipazione e quote ad essa accessorie per rinunce pervenute all’Organizzatore fino a 31 giorni (dal computo comunque esclusi sabati e i giorni festivi) prima dell’utilizzo dei servizi prenotati;
-60% della quota di partecipazione e quote ad essa accessorie per rinunce pervenute da giorni
-80% della quota di partecipazione e quote ad essa accessorie per rinunce pervenute tra i 14 e i 4 giorni (dal computo comunque esclusi sabati e i giorni festivi) prima dell’utilizzo dei servizi prenotati;
-100% della quota di partecipazione e quote ad essa accessorie per rinunce pervenute a meno di 4 giorni o a viaggio già iniziato (dal computo comunque esclusi i sabati e i giorni festivi) prima dell’utilizzo dei servizi prenotati;
per servizi di trasporto ferroviario, si applicano le condizioni del regolamento trenitalia in vigore o dei regolamenti vigenti dei vettori italiani ed esteri utilizzati;
per servizi di trasporto aereo o marittimo, si applicano le condizioni dei regolamenti internazionali esistenti e quant’altro previsto dai regolamenti interni delle singole Compagnie Aeree e Marittime Italiane ed
Per servizi di trasporto in pullman:
in caso di annullamento dell’intero gruppo si applicheranno le spese ammontanti a € 250,00 forfetarie per rinunce pervenute sino a 10 giorni (dal computo comunque esclusi sabati e i giorni festivi) prima dell’utilizzo dei servizi prenotati; oltre tale termine verrà addebitato il 50% dell’importo complessivo del noleggio; in caso di annullamento individuale verrà addebitato il 100% della relativa quota pullman.
ART. 8 ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE: Nel caso in cui l’Organizzatore dovesse annullare il Contratto relativo al pacchetto turistico prenotata in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1084 del 27 dicembre 1977 concernente la Convenzione internazionale relativa al Contratto di viaggio (CCV), per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del Partecipante, quest’ultimo ha i seguenti alternativi diritti:
usufruire di altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo da parte dell’Organizzatore;
ricevere la parte di prezzo già corrisposta entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione del recesso o della cancellazione da parte dell’Organizzatore.
Il Partecipante deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di un pacchetto turistico alternativo entro e non oltre 2 giorni dal ricevimento della proposta da parte dell’Organizzatore. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Partecipante ha altresì diritto a risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Si porta a conoscenza del Contraente che l’Organizzatore si riserva la facoltà di annullare il contratto, senza indennità alcuna, qualora non sia stato raggiunto il numero minimo dei partecipanti iscritti indicato sul programma di viaggio e sempre che ciò sia portato a conoscenza del Partecipante in forma scritta con almeno 20 giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data prevista di erogazione dei servizi turistici o per cause di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.
ART. 9 ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE: L’Organizzatore ed il Vettore sono esonerati dalla responsabilità di cui l’art. 8 del presente Regolamento, quando la mancata esecuzione del contratto è imputabile al Partecipante o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o da CAUSE DI FORZA MAGGIORE, quali: avverse condizioni atmosferiche, scioperi, avvenimenti bellici, motivi politici, indisponibilità temporanea dei mezzi di trasporto, disordini civili e militari, sommosse, calamità naturali, quarantene, saccheggi, vandalismi, atti di terrorismo ed ogni altro fatto simile o per altro motivo previsto dal programma di viaggio; all’Organizzatore non deriverà altro obbligo che quello della restituzione al Partecipante delle somme versate, nonché appresterà con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del Partecipante, al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia dovuto all’Organizzatore. Eventuali spese supplementari supportate dal partecipante non saranno peraltro rimborsate, né tantomeno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili.
ART. 10 MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA E DOPO
10.1 Prima della partenza l’Organizzatore ha la facoltà di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, quali a titolo esemplificativo: il programma, il periodo di effettuazione del viaggio, gli alberghi previsti con altri dalle caratteristiche analoghe a quelli precedentemente confermati, nel caso ciò si rendesse necessario per motivi tecnico-operativi o per ogni altra causa di qualsiasi natura, dandone immediato avviso in forma scritta al Contraente, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Le modifiche da parte del Contraente a prenotazioni già accettate, obbligano l’Organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al Contraente delle maggiori spese sostenute.
10.2 Il Contraente ha la facoltà di recedere senza pagamento di penale, qualora non accetti la modifica di cui al precedente comma 1 ed ha diritto a quanto prescritto dall’art. 8 del presente regolamento, sempre che comunichi la propria scelta all’Organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
10.3 Dopo la partenza, allorché una parte essenziale di servizi previsti in contratto non possa essere effettuata, l’Organizzatore dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative dalle caratteristiche analoghe ai servizi originariamente confermati, per la prosecuzione del viaggio programmato, compatibilmente con la disponibilità del momento, senza supplementi di prezzo a carico del Partecipante. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il partecipante non l’accetta per un giustificato motivo, in caso di annullamento del Contratto in corso di esecuzione, l’Organizzatore dovrà prendere tutte le misure necessarie nell’interesse del Partecipante, compreso mettere a disposizione del Partecipante un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, rimborsando il Partecipante nei limiti della differenza fra le prestazioni originariamente pattuite e quelle effettuate fino al momento del rientro anticipato, salvo risarcimento del danno. Le parti saranno tenute a indennizzarsi a vicenda in maniera equa, conformemente alle disposizioni, convenzioni internazionali e leggi vigenti in materia e richiamate al precedente art. 2 del presente Regolamento, nessuna esclusa.
10.4 L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Partecipante imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto.
ATR. 11 CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA: La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalla competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall’Organizzazione in base ai propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
ART. 12 RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE: In nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Partecipante, potrà eccedere i limiti previsti dalle Leggi e dalle Convenzioni richiamate al precedente art.2 del presente Regolamento in relazione al danno insorto, così come recepite nell’ordinamento. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’art. 2951 del Codice Civile. È nullo ogni altro accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelle previsti dalle Leggi e Convenzioni richiamate al precedente art. 2 del presente Regolamento. L’Organizzatore non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che dovessero subire i viaggiatori o le cose di loro proprietà, su mezzi di trasporto o a terra per: lesioni, perdite ed irregolarità, ritardi e difetti dei mezzi di trasporto; nessuna responsabilità è inoltre imputabile all’Organizzatore o ai Vettori per gli eventuali danni derivati ai viaggiatori da disguidi intervenuti in corso di viaggio o mancato utilizzo dei servizi prenotati, imputabili a guasti, ritardi, cancellazioni ed interruzioni dei servizi di trasporto dei vettori aerei, marittimi e terrestri, per CAUSE DI FORZA MAGGIORE (di cui al precedente art.9 del presente regolamento). L’Organizzatore non potrà, inoltre, essere ritenuto responsabile per gli eventuali danni che dovessero derivare da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che dovessero derivare da iniziative autonome assunte dal viaggiatore in corso di esecuzione del viaggio.
ART.13 RESPONSABILITÀ DEL VETTORI AEREI-MARITTIMI-FERROVIARI- AUTOTRASPORTATORI: I Vettori sono responsabili nei confronti del Viaggiatori limitatamente alla durata del servizio di trasporto espletato da ciascuno di essi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie Condizioni Generali di Trasporto, ed inoltre, da quanto previsto nel Contratto di Trasporto e dalle Convenzioni internazionali in materia di trasporti; essi si impegnano a fare il possibile per trasportare passeggeri e bagagli con ragionevole speditezza. Gli orari possono essere variati e non costituiscono elemento essenziale del contratto. I Vettori non assumono responsabilità per le coincidenze. L’Organizzatore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal Contraente, salvo il diritto di rivalersi nei confronti dei prestatori di servizi inadempienti.
ART.14 LIMITI DI RISARCIMENTO: Il risarcimento dovuto dall’Organizzatore non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle Convenzioni Internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, e precisamente: la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi nel 1962, sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli art. 1783 e seguenti C.C.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell’Organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di <<5000 Franchi Oro Germinal per qualsiasi atro danno>> previsto dall’art.132 2° comma CCV. Qualora il testo originario delle predette Convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove Convenzioni Internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso. L’Organizzatore che ha risarcito il Partecipante è surrogato in tutti i diritti ed azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili. Il Partecipante si impegna a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga.
ART.15 RECLAMI-DENUNCE: Ogni mancanza nell’esecuzione deve essere contestata senza indugio dal Partecipante all’atto stesso del suo verificarsi, affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o idoneo personale assistente locale vi pongono tempestivamente rimedio. Qualora i reclami siano presentati sul luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’Organizzatore deve prestare al Partecipante l’assistenza richiesta dal precedente art.10 comma 4, al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione, allorché le difformità, i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze dell’Organizzatore non fossero immediatamente riconoscibili, il Partecipante, a pena di decadenza, deve sporgere reclamo all’Organizzatore, mediante l’invio di una lettera raccomandata A.R., entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. L’Organizzatore, nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, dovrà garantire una sollecita risposta alle richieste del Partecipante.
ART.16 OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE: I Partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido all’espatrio per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e transito dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti e obbligatori. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. Il Partecipante sarà chiamato a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire a causa della propria inadempienza alle sovraesposte obbligazioni. Il Partecipante è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
ART.17 ASSICURAZIONI-FONDO DI GARANZIA: In ottemperanza agli obblighi a carico dell’Organizzatore di viaggi e/o soggiorni previsti dal Decr. Legisl. Nr. 111/17.03.95 all’art. 20, lo stesso ha stipulato idonea Polizza Assicurativa per
ART.18 COMPETENTE-CLAUSOLA COMPROMISSORIA: Per ogni controversia dipendente dal presente Contratto sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale od amministrativa l’Organizzatore. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le controversie nascenti dall’applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da ciascuna delle due parti in causa più uno che funge da Presidente nominato dagli arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale ove ha sede legale l’Organizzatore. Il collegio arbitrale che ha sede nel luogo in cui si trova la sede legale od amministrativa dell’Organizzatore deciderà ritualmente e secondo diritto, previo eventuale tentativo di conciliazione.
ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
DISPOSIZIONI NORMATIVE: I contratti aventi per oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle prescrizioni della CCv, di cui agli artt. N.1, n.3 e n.6 e da quanto previsto negli artt. Dal n.17 al n.23 e negli artt. Dal n.24 al n.31 e da ogni altra prescritta disposizione della CCv medesima, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
CONDIZIONI DI CONTRATTO: A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sotto riportate: art.3; art.5; art.7; art.9, 1° comma, art.11; art.15; art.16; art.17 e art.18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (Organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa come riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli servizi turistici (Venditore, soggiorno, ecc. )
RECESSO DEL CONSUMATORE: Al Contraente che receda dal contratto per qualsiasi motivo purché non imputabile al Venditore, saranno addebitate in ogni caso la quota di iscrizione, se prevista, nonché, a titolo di corrispettivo, le somme in percentuale non superiori a quelle indicate al precedente art.7 del presente Regolamento:
Soggiorni in alberghi, appartamenti, residence, ville e villaggi sia in formula alberghiera che in formula affitto: le stesse somme previste all’art.7 comma 1.
Solo trasporto con voli noleggiati o speciali (sino a 5 ore di volo non-stop ed oltre 5 ore di volo non-stop); solo trasporto con utilizzo di aerei di linea o con altri mezzi (quali: trasporto ferroviario, marittimo, autoservizi pullman e similari), servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio: le stesse somme previste in percentuale previste dai Regolamenti vigenti e dalle Condizioni Generali dei vari Fornitori di servizi.
QUOTE: Le quote che saranno comunicate a richiesta del cliente sono state calcolate considerando il corso dei cambi, le tariffe ferroviarie, marittime, aeree e alle Leggi fiscali in vigore al 01.07.10. In caso di variazioni verranno modificate in difetto o in eccesso. In occasione di periodi di alta stagione, fiere, congressi, festività o altre manifestazioni le quote dovranno essere modificate.
DOCUMENTO DI IDENTITÀ: tutti i partecipanti devono essere in possesso di un documento di identità in corso di validità che per i viaggi all’estero deve essere reso valido per l’espatrio. Per alcune destinazioni estere è necessario il passaporto individuale e il visto di ingresso
Gentile cliente, ai sensi dell’Art. 16 della Legge 269/98 del 3 agosto 1998, è fatto obbligo ai Tour Operator di estendere la seguente comunicazione per i viaggi all’estero:
“
Organizzazione tecnica: ALFABETO – Licenza n. 67271 del 20.10.96 – Polizza Assicurativa: Europ Assistance n. 26670


